Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 19.06.2009 n. 4151 - Nota di Adolfo Liarò
LaPrevidenza.it, 05/08/2009
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In tema di elezioni indette ex art. 11, Decreto Luogotenenziale 382/1944, deve ritenersi legittimo l’inoltro mediante fax, anziché tramite raccomandata, dei risultati elettorali dei singoli Collegi alle Commissioni Ministeriali, in ossequio delle disposizioni normative di cui agli artt. 6, comma 2, l. 412/1991, 43, comma 6 del D.P.R. 25.12.2000, n. 445.
Ciò è quanto statuito dal Consiglio di Stato in ordine alla questione posta alla sua attenzione e riguardante la legittimità o meno l’inoltro mediante fax, anziché tramite raccomandata, dei risultati elettorali dei singoli Collegi alle Commissioni Ministeriali.
Venivano impugnati, con due distinti ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, i verbali con cui venivano disposte e, “la sospensione della seduta per non esaustività della documentazione pervenuta” e “ il verbale nella in cui non ha ritenuto validi i voti espressi”, nonché l per la medesima motivazione la nota del Ministero della Giustizia con la quale si prevedeva l’invio della documentazione de qua a mezzo posta.
Il Giudice di prime cure accoglieva i ricorsi in applicazione dell’art. 43, D.P.R. 25.12.2000, n. 445 con sentenze n. 10476/2008 e 10477/2008.
Le predette venivano impugnate innanzi al Consiglio di Stato, il quale veniva investito della questione.
Nel proprio iter logico - argomentativo il Consiglio opera una ricostruzione del dato normativo partendo proprio dalla disposizione che impone la comunicazione dei dati elettorali, nonchè l’art. 11, comma 2 del Decreto luogotenenziale 382/1944, il quale sancisce che >.
Riassumendo la disposizione di cui ci occupa, per le elezioni ex art. 11, Decreto Luogotenenziale 382/1944, viene istituita una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia composta da 5 membri professionisti cui devono pervenire i risultati delle votazioni di ogni Consiglio.
Infatti, come sancito dalla norma, a fine votazione il Consiglio deve procedere alla “comunicazione” del risultato elettorale.
Però, osserva il Consiglio, dalla lettura dell’esaminata disposizione non si evince alcuna particolare formalità nella comunicazione dei predetti dati.
Nel silenzio normativo, si dovrà quindi procedere a colmare la lacuna mediante il riferimento ad ulteriori dettati normativi presenti nel nostro ordinamento.
Al riguardo il Consiglio, per la risoluzione della questione, fa espresso riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, l. 412/1991, il quale testualmente >.
L’appena citata norma sancisce l’espressa possibilità di fare ricorso al mezzo fax in tutte quelle ipotesi in cui le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche non abbiano ad oggetto atti aventi valore normativo, sempre dopo che ne sia verificata la provenienza.
Gli unici limiti imposti dalla norma consisterebbero in una duplice accezione: in primis non dovrebbe trattarsi di atti aventi valore normativo et in secondi, assodato quanto appena detto, dovrebbe procedersi alla verifica della provenienza della comunicazione inviata.
Fatti salvi questi casi, stando a quanto affermato dalla norma, il fax sarebbe strumento utile e valido per effettuare comunicazioni tra le amministrazioni.
Ma il Consiglio, anche se ritiene sufficiente il quadro appena esaminato, non lo ritiene esaustivo, o meglio abbisogna di un qualcosa in più al fine di avallare in toto la tesi sin’ora prospettata.
A tal fine fa riferimento ad altra disposizione ordinamentale, contenuta nell’art. 43, comma 6, D.P.R. 25.12.2000, n. 445 ove si legge che << i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale>>.
A seguito della predetta ricostruzione il Consiglio osserva che “in forza dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n 445/2000, un fax deve presumersi giunto a destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova”.
Conseguenza naturale dell’insieme di tali disposizioni risulta essere la legittimità dell’uso del mezzo fax, anziché della raccomandata, qualora si tratti di comunicazioni facenti capo alle amministrazioni poiché soddisfano il requisito della forma scritta.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge gli appelli in contrasto applicazione della citata normativa.
(Fonte Altalex - Nota di Adolfo Liarò)