Inpdap, Nota Operativa 18.7.2008 n. 6
In via preliminare si rammenta che l’art. 2, comma 24, della citata legge, nel modificare l’art.81, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 T.U.E.L., ha limitato la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, alle seguenti cariche amministrative locali: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.
LaPrevidenza.it, 23/07/2008
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...