martedì, 13 ottobre 2026

Esame avvocato: per la Consulta è sufficiente il voto numerico

 Corte Cost., Sent. 30 gennaio 2009 n. 20 - Avv. Luigi Modaffari

 

 

La Corte Costituzionale con la pronuncia in epigrafe ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma indicata nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivare e giustificare il voto verbalizzato in termini numerici nell'ambito della valutazione delle prove scritte per l'abilitazione forense. Con la suddetta sentenza, dopo innumerevoli e contrastanti pronunce da parte del Giudice amministrativo, la Consulta è stata chiamata ad affrontare la complessa, dibattuta e delicata fattispecie riguardante le modalità di valutazione della prove scritte concernenti l'esame di avvocato. In particolare, la valutazione della Corte ho riguardato la possibile e presunta illegittimità costituzionale ai sensi degli articoli 24, I e II comma, 111, I e II comma, 113, I comma, e 117, I comma, della Costituzione delle norme che “consentono” che il giudizio di valutazione degli elaborati redatti dai candidati sia espresso solo in termini numerici. La Corte, è necessario ricordare, in plurime decisioni, ha sinora escluso che la tesi dell’insussistenza, nell’ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della capacità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità costituisse una interpretazione obbligata e univoca della normativa vigente (ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 419 del 2005).
Tuttavia, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria (sostenuta con forza da alcuni TAR, del Veneto e della Calabria-Sez. di Reggio Calabria in primis), ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale. La Cassazione, pertanto, prende atto della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio «diritto vivente». Ciò detto, la denunciata illegittimità costituzionale ex art 24, 111, 113 e 117 Cost. della norma che, in base al diritto vivente, non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali, concerne un momento del procedimento amministrativo che disciplina lo svolgimento degli esami per l’abilitazione alla professione forense. Essa, quindi, riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, conclusivo di detto procedimento. L’aspetto processuale degli strumenti predisposti dall’ordinamento per l’attuazione in giudizio dei diritti non è chiamato in gioco dalla norma, che non preclude assolutamente il ricorso al giudice amministrativo per la eventuale e necessaria tutela giurisdizionale dei propri diritti.
La disciplina censurata non è quindi idonea a interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio e si sottrae all’ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente.

 

Avv. Luigi Modaffari

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LaPrevidenza.it, 09/03/2009

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