giovedì, 05 novembre 2026

Eccidio di Kindu: riconosciuta la pensione ai superstiti delle vittime

Legge 20.2.2006 n° 91 – G.U. n° 62 del 15.3.2006

 

11 novembre 1961, l'eccidio di Kindu. Durante una missione umanitaria, alcuni aviatori italiani venivano uccisi. Dopo 45 anni dal loro sacrificio viene ora riconosciuto, ai superstiti delle vittime il diritto a percepire la pensione di reversibilità secondo quanto disposto dall'articolo 4, cc. 2 e 3 della legge 3.8.2004 n°206.
I criteri di cui al comma 2 (tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004).
si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
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LaPrevidenza.it, 19/03/2006

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