lunedì, 26 ottobre 2026

E' valida la dichiarazione del testimone misterioso

Cassazione penale  sez. I, Sentenza 11.5.2010 n. 32963

 

Con sentenza in data 9/3/06, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palmi ha dichiarato G.B. Colpevole di concorso in danneggiamento aggravato dell’autovettura di A.C., per avere contro di essa esploso una decina di colpi di arma da fuoco, e di concorso in violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14 per avere illegalmente portato in luogo pubblico due pistole cal. 7,65 e cal. 30 Luger e, ritenuta la continuazione tra i suddetti reati commessi in (OMISSIS) intorno alle ore 2 del (OMISSIS), con la diminuente per la scelta del rito l’ha condannato a 2 anni di reclusione e 2.000 Euro di multa. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 11/11/08 che ha respinto il gravame dell’imputato. La pronuncia di condanna è stata fondata sui seguenti elementi: le dichiarazioni verbalmente rese al personale di polizia intervenuto nel luogo del fatto, trasfuse in una annotazione di servizio, da persona non identificata, descritta come una nomade di circa 40 anni, secondo la quale autori del danneggiamento erano stati due individui a bordo di uno scooter giallo, uno dei quali aveva riconosciuto in persona indicata come G. abitante in (OMISSIS); il quasi contemporaneo danneggiamento con analoghe modalità, intorno alle ore 2,35 di quella notte, dell’autovettura dello stesso G., che poco prima gli agenti, recatisi subito a cercarlo presso la sua abitazione, avevano trovato in procinto di allontanarsi visibilmente alterato; l’accertata disponibilità da parte del predetto di uno scooter giallo; l’esito dell’esame stub eseguito dopo circa 7 ore che aveva evidenziato sulle mani del G. due residui univoci e trentatré indicativi di sparo. L’alibi dedotto dall’imputato è stato argomentatamene giudicato ininfluente. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti, il G. e il suo difensore sostenendo l’inutilizzabilità, per violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 7, e comunque irrilevanza delle dichiarazioni della persona non identificata e contestando comunque l’esistenza di elementi idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità...

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LaPrevidenza.it, 07/01/2011

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