Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. Mariagabriella Corbi
I Giudici della Cassazione (sentenza n. 24510) non hanno avallato le decisioni del giudice del merito, in riferimento all’articolo 660 del codice penale, concernente il reato di molestie o disturbo alle persone, “con la dizione ‘telefono’ comprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza’”. Il giudice del Tribunale di Cassino, che in primis aveva comminato un’ammenda di 200 euro ad un 41enne, aveva unificato, come tipologia, gli insulti via e-mail alle molestie mediante telefono. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, invece, tra i due sistemi di comunicazione c’è una differenza sostanziale: manca, infatti, la simultaneità tra mittente e destinatario, l’intromissione diretta del primo nella vita del secondo, presente nella telefonata ma assente nelle e-mail. La posta elettronica “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni”. L’ e-mail, precisano, è una forma “asincrona” e “l’invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”. Nella stessa sentenza gli Ermellini stilano anche un elenco particolareggiato degli strumenti tecnologici a disposizione dello sfogo, identificando quelli di “uso vietato”. Quindi le rimostranze via @ non rientrano nella molestia perchè “l’invio di un messaggio di posta elettronica esattamente come una lettera spedita tramite il servizio postale non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo” e che “l’evento immateriale o psichico – precisa la Cassazione – del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 c.p. Devono concorrere alternativamente gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato”. L’uso del telefono è differente da quello delle e-mail, poiché, secondo gli alti giudici, “il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita”.
Mariagabriella CORBI
LaPrevidenza.it, 09/09/2010
Avvocato
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