E' legittimo che i figli abitino in casa fino alla loro indipendenza economica
Cassazione, sentenza 22.3.2010 n. 6861
Con ricorso depositato in data 25/7/1998, A.A. chiedeva pronunciarsi separazione personale con addebito dal marito F.M.. Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest'ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all' A.; condannava il F. alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio D., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Con ricorso depositato il 15/9/2 004, il F. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell'assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne. Costituitosi il contraddittorio, l' A. chiedeva rigettarsi l'appello proposto e, in via incidentale, dichiararsi l'addebito al marito ed elevarsi l'assegno di mantenimento a suo favore. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 22/11 - 7/12/2005, elevava l'assegno di mantenimento a favore dell' A.; rigettava l'appello principale e, per il resto, quello incidentale. Ricorre per cassazione F.M., sulla base di due motivi...
LaPrevidenza.it, 00/00/0000