martedì, 13 ottobre 2026

E' colpevole l'infermiere che esegue una prescrizione senza il parere del medico

Cassazione, Sentenza n. 1878/2000 - Mauro Di Fresco

 

L'infermiere non deve semplicemente saper "fare" una ev, ma deve saper esattamente cosa sta somministrando, se
le dosi sono corrette, le conseguenze che produce il farmaco, i potenziali rischi ed effetti collaterali...altrimenti
quasi quasi basta un O.S.S., quasi ...). Il fatto: Per alcuni pazienti era stata prescritta una soluzione commerciale denominata Soluzione 4 contenente cloruro di potassio. La farmacia interna, essendone priva, in sostituzione aveva mandato
un'altra soluzione contenente cloruro di potassio, denominata K Flebo. La concentrazione di quest'ultimo è diversa e la
prescrizione deve essere quindi ritarata secondo la nuova concentrazione. Il medico di reparto, pur venendo a conoscenza del fatto, si è limitato a dare generiche indicazioni orali. L'infermiera somministrante (la preparazione era stata
delegata all'infermiera generica) non interviene sul medico per fare cambiare la prescrizione e procede alla somministrazione causando la morte di due pazienti. La Corte ha confermato la condanna per i medici e
l'infermiera professionale e assolto la caposala. Del tutto estranea si è dimostrata la posizione dell'infermiera generica, che si era limitata a preparare la fleboclisi. Compito dei medici era quello di provvedere a nuova prescrizione, ritarando il farmaco secondo la nuova corretta concentrazione. I medici e, in particolare uno di loro, era tenuto per la posizione rivestita di tutela e garanzia dell'integrità fisica dei pazienti affidati alle sue cure a scrivere una nuova prescrizione
in conseguenza della sostituzione del farmaco non fosse altro perchè detta attività comporta di per se è un grado di
attenzione e di riflessione elevato nonchè per l'ovvia considerazione che le istruzioni, scritte sui fogli di terapia o sulle
cartelle termometriche e quindi sulle flebo, sarebbero venute a conoscenza di qualunque operatore medico o
paramedico. Il medico risponde cioè per la sua posizione di corretto prescrittore che deve intervenire ogni qualvolta si
possono creare problemi tra l'atto prescrittivo e la somministrazione del farmaco.
Compito dell'infermiera professionale era quello di attivarsi..al precipuo scopo di ottenerne una precisazione per iscritto che valesse a responsabilizzare il medico e a indurlo a una eventuale rivisitazione della precedente indicazione.L'attivazione dell'infermiera era doverosa, in quanto la Corte ha ritenuto corretto ritenere esigibile, da parte dell'infermiere professionale, che l'attività di preparazione del flacone non sia prestata in modo meccanicistico,
ma in modo collaborativo con il medico, non già per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per
richiamarne l'attenzione sui dubbi avanzati a proposito del dosaggio in presenza di variazione del farmaco,
conseguendo proprio dal dovere dell'infermiere professionale, quindi, l'obbligo di attivarsi in tal senso. Il linguaggio
adoperato dalla Cassazione è come al solito - piuttosto vecchio e non preciso e non rispettoso di attività e dinamiche
professionali. La sentenza però, contiene più di un motivo di interesse e in particolare la sindacabilità della prescrizione
medica. Le vecchie norme mansionariali dell'infermiere, contenute nella normativa previgente e oggi abrogata
DPR 14 marzo 1974, n. 225 attribuivano all'infermiere il compito di somministrare farmaci dietro prescrizione
medica.


(Dott. Mauro Di Fresco)
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LaPrevidenza.it, 29/12/2007

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