martedì, 13 ottobre 2026

Doppia attività ed assegno divorzile

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi

 

La doppia attività del coniuge obbligato può incidere sull'assegno di divorzio, facendolo lievitare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1613/2011, ha accolto il ricorso solo per ciò che si riferiva alla decorrenza cronologica dell’assegno, ispirandosi al  principio secondo cui l’assegno divorzile, prendendo origine dal nuovo status delle parti, è in essere dal passaggio in giudicato della sentenza  di scioglimento del vincolo coniugale. Nel provvedimento, infatti, gli Ermellini hanno affermato due principi: il doppio lavoro del coniuge obbligato può far aumentare l'assegno di divorzio e che tale obbligo decorre dallo scioglimento del vincolo coniugale.
Durante il matrimonio lui era un dipendente delle ferrovie e, nel “tempo libero” svolgeva un’altra attività. Nella sentenza di divorzio il Tribunale di Roma aveva fissato un assegno di mantenimento in favore della donna, cinquantacinquenne casalinga, di 520 euro al mese, con decorrenza dalla data della domanda. 
La motivazione era che famiglia godeva di uno stile di vita di media agiatezza dovuto oltre che sul reddito derivante dal doppio lavoro svolto dal marito, anche dall’apporto pecuniario derivante dal lavoro saltuario svolto  dalla moglie come cameriera d’albergo .
Successivamente lui  impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, a sua volta, conferma le statuizioni del Tribunale. Non soddisfatto l’uomo ricorre in Cassazione.
La pronuncia della Suprema Corte rigetta tutti i motivi addotti tranne uno: l'uomo è obbligato all'assegno di divorzio dal giorno in cui è stato sciolto il vincolo coniugale.
La facoltà che permette di avvalersi dell'assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, anche se non è una regola generale, è prevista dall'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970. In esso si attribuisce al Giudice un potere discrezionale e costitutivo, infatti  decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Tale potere può esercitarsi anche in mancanza di una richiesta di parte, ma avendo natura discrezionale, necessita di una apposita motivazione che possa spiegare l’adozione di detta facoltà. 

Dr.ssa Mariagabriella Corbi

Documento integrale

Allegato: cass_1613_2010.pdf
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LaPrevidenza.it, 16/02/2011

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