Inpdap, Nota operativa 2.2.2009 n. 2
L’art. 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70. comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.”
Si ricorda che il divieto di estensione del giudicato, per l’anno 2008, è stato previsto dall’art. 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito – con modificazioni – nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.
La riferita disposizione di cui al richiamato articolo 41 ha reiterato un divieto già contenuto in precedenti finanziarie, finalizzato ad evitare l’adozione, da parte delle PP.AA., di provvedimenti per l’estensione nei confronti di terzi estranei alla controversia della efficacia di sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.
LaPrevidenza.it, 03/02/2009
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