martedì, 13 ottobre 2026

Distrazione delle spese legali: l'ammontare minimo non può essere inferiore a 1.152,24 euro

Cassazione, Sezione prima - sentenza 7 ottobre 2009, n. 21371

 

 

che XXX, con ricorso del 3 ottobre 2007, ha impugnato per cassazione nei confronti del Ministro della giustizia - deducendo un unico motivo di censura - il decreto della Corte d'Appello di Perugia depositato in data 23 maggio 2007, con il quale la Corte d'appello, in parziale accoglimento del ricorso, proposto dallo stesso XXX XXX e volto ad ottenere l'equa riparazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella misura di euro 5.000, ha condannato l'intimato Ministro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.500,00, oltre al rimborso delle spese processuali;

che in particolare, quanto alla pronuncia di condanna del Ministro della giustizia al rimborso delle spese processuali, la Corte perugina - dopo aver osservato, nella motivazione, che «l'Amministrazione convenuta, soccombente, va condannata al rimborso delle spese della procedura in favore del ricorrente, tenuto peraltro conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea» - ha statuito, nel dispositivo: «condanna il detto Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 550,00, di cui euro 16,52 per esborsi, euro 200,00 per diritti ed il residuo per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosene antistatario»;

che il Ministro della giustizia, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva.

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LaPrevidenza.it, 25/12/2009

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