venerdì, 06 dicembre 2024

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

Decreto - legge 23.1.2014 n. 3

 

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli  automatismi stipendiali del personale della scuola. (14G00007)

(GU n.18 del 23-1-2014)

Vigente al: 23-1-2014



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare, nelle  more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente  interventi in materia contrattuale del personale della scuola,  disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del  trattamento economico gia' definito nell'anno 2013 in ragione  dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il  recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 17 gennaio 2014;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione;  EMANA  il seguente decreto-legge: 

Art. 1  Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale  scolastico 

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,  attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita' dell'anno  2012 ai fini della maturazione dell'anzianita' stipendiale, e  comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto  dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i  provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del  personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale  che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtu'  dell'anzianita' economica attribuita nel medesimo anno. Non sono,  inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti gia'  effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione  dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al  comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della  sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, e' accantonata la  somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto  dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a  somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facolta' di  disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della  sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 e' conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta  acquisita all'erario. 

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco  della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi  incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1,  comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova  applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle  disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del  predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del  Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2  Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2014  NAPOLITANO  Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri  Carrozza, Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca  Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze  D'Alia, Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione  Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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LaPrevidenza.it, 29/01/2014

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