D.p.c.m. 10.9.2009
Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») è destinato alle finalità di cui all’art. 2.
2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.
3. Il Dipartimento è l’amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell’art.
19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso
di intervento della garanzia del Fondo;
c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all’art. 8;
d) esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 7.
4. Per l’esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché’ le forme di vigilanza sull'attività del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può’ disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;
b) il gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento....
LaPrevidenza.it, 01/11/2009
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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