martedì, 13 ottobre 2026

Disciplina relativa all’attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. Il Fondo di credito per i nuovi nati

D.p.c.m. 10.9.2009

 

Il  Fondo  di  credito  per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito   presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento   per   le   politiche   della   famiglia  (di  seguito: «Dipartimento») è destinato alle finalità di cui all’art. 2.
2. Il  Fondo,  dotato  di  personalità  giuridica,  è  soggetto patrimoniale autonomo e separato.
3. Il   Dipartimento   è  l’amministrazione  responsabile  degli interventi  di  cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla  gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell’art.
19,  comma  5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b)  pagamento  ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso
di intervento della garanzia del Fondo;
c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all’art. 8;
d) esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 7.
4. Per  l’esecuzione  delle  attività  di  cui  al  comma  3  il Dipartimento  emana  un  apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di  svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché’ le forme di vigilanza sull'attività del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a)  il  Dipartimento  esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo,  impartendo  direttive  ed  istruzioni  anche di carattere tecnico-operativo  e  può’  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;
b)  il  gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le   informazioni   concernenti  la  regolarità,  la  tempestività, l’efficienza   e   l’efficacia  del  servizio,  con  la  periodicità richiesta dal Dipartimento....

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LaPrevidenza.it, 01/11/2009

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