sabato, 17 ottobre 2026

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli

Enzo Pappolla

 

Dal prossimo 24 ottobre 2012, per effetto dell’art.62 del D.L. n°1/2012, convertito nella L. n°27/2012, scattano i nuovi obblighi concernenti la forma dei contratti relativi alla cessione tra imprese di prodotti agricoli e alimentari ed i relativi termini inderogabili di pagamento.

Le norme di cui sopra si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali oltre all’ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, i tabacchi greggi non lavorati, il lino e la canapa, nonché i prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani.

Le disposizioni in questione, saranno applicate  ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai ed edicolanti ecc. (in definitiva, ogni soggetto che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le cessioni di prodotti la cui consegna avviene al di fuori del territorio italiano, le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, i conferimenti operanti dagli imprenditori alle cooperative di produttori agricoli di cui al D.lgs. n°228/2001, alle organizzazioni di produttori di cui al D.lgs. n°102/2005 e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici.

I contratti di cessione dei prodotti in questione  devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  indicare a pena di nullità (rilevabile d’ufficio dal giudice) la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, quindi elementi essenziali del contratto.

Inoltre i contratti devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Per forma scritta deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo di telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di forma, i contraenti sono sottoposti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000.

Avv. Pappolla Vincenzo                                                                                    

 

 

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LaPrevidenza.it, 24/10/2012

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