Diritto degli enti di ricerca - La carta europea dei ricercatori - Principi generali
Maurizio Danza - Arbitro regionale pubblico impiego
La Carta Europea dei Ricercatori è una raccomandazione[1] della Commissione delle Comunità Europee dell’11 marzo 2005, che elenca un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei Ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i Ricercatori. Tale documento è destinato a tutti i Ricercatori dell’Unione Europea, durante tutte le fasi della loro carriera, e disciplina tutti i campi della Ricerca, nel settore pubblico e in quello privato, indipendentemente dal tipo di nomina o di occupazione, dalla natura giuridica del datore di lavoro o dal tipo di organizzazione o istituzione nel quale il Ricercatore opera. Essa tiene conto della molteplicità dei ruoli svolti dai Ricercatori, anche al di fuori della pura attività di ricerca e/o di sviluppo, come, ad esempio, nell'attività di supervisione, di mentoring e di gestione, o nei compiti amministrativi. Lo scopo della Carta Europea dei Ricercatori è quello di garantire che la natura dei rapporti tra i Ricercatori e i datori di lavoro e/o finanziatori favorisca la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e sia propizia allo sviluppo professionale e alla carriera dei Ricercatori. Essa si basa sul presupposto che i Ricercatori e le persone che li impiegano e/o li finanziano hanno l’obbligo assoluto di garantire il rispetto dei requisiti della propria legislazione nazionale o regionale. Qualora i Ricercatori beneficino, per uno o più aspetti, di uno status e di diritti più favorevoli di quelli previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori, le disposizioni di quest’ultima non debbono essere invocate per modificare in senso sfavorevole lo status e i diritti già acquisiti. L'adesione alla Carta Europea dei Ricercatori comporta il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservazione dei principi riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
I Principi generali e requisiti applicabili ai ricercatori.
Libertà di ricerca. Secondo tale principio,i ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene dell’umanità e all’ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti. I ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l’orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.
Principi etici. I ricercatori dovrebbero aderire alle pratiche etiche riconosciute e ai principi etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline; nonché alle norme etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o istituzionali.
Responsabilità professionale. I ricercatori dovrebbero impegnarsi a garantire che i loro lavori siano utili per la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove. Dovrebbero evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori. L’esigenza di convalidare le nuove osservazioni dimostrando che gli esperimenti sono riproducibili non dovrebbe essere considerato plagio, a condizione che i dati da convalidare siano espressamente menzionati. I ricercatori dovrebbero garantire che, nel caso di delega di un elemento qualsiasi del loro lavoro, la persona delegata abbia la competenza necessaria....
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 03/06/2013