Cassazione, Sentenza 20 marzo 2008, n. 7600
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Roma B.M. conveniva in giudizio la s.p.a POSTE ITALIANE - alle cui dipendenze prestava lavoro in qualità di "operatore di esercizio" con mansioni di recapito di corrispondenza - esponendo che: -) in data 6 febbraio 2000 gli era stato irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in relazione alle infrazioni contestategli con lettera del 19 dicembre 2000 asseritamente integrative della giusta causa di recesso; -) non sussisteva la proporzionalità tra le infrazioni ascrittegli e la sanzione irrogata sia sotto il profilo oggettivo, sia comunque sotto il profilo psicologico, stante la contingente situazione familiare che lo aveva costretto a tenere comportamenti non conformi ai regolamenti e alla disciplina interna; chiedeva, pertanto l'annullamento del licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le relative conseguenze di ordine economico....
LaPrevidenza.it, 22/07/2008
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