martedì, 13 ottobre 2026

Diffamazione via web: il direttore non risponde penalmente

Cassazione, sezione V penale, Sentenza 16.7.2010 n. 35511

 

La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di B.C., imputato del reato di cui all’art. 57 c.p.; ha confermato le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, C. R. e M.G.. B. era direttore del periodico telematico M., sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del ministro della Giustizia ( C.) e del suo “consulente per l’edilizia penitenziaria” ( M.). Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce: 1) difetto di motivazione, sua contraddittorietà e illogicità in ordine alla esistenza della prova della sussistenza del fatto. Nel corso del dibattimento, l’imputato sostenne e dimostrò come fosse possibile e facile ottenere una pagina “a stampa” di un giornale telematico, non corrispondente all’originale. Egli ebbe a dichiarare, che, informato della querela proposta dal C. e dal M., eseguì un controllo nell’archivio informatico del giornale, non rinvenendo la lettera in questione. Detta lettera dunque non esiste nell’originale del documento informatico ed è stata evidentemente “prodotta”, con il sistema c.d. “taglia e incolla” da ignoto autore. Sarebbe stato facile per gli inquirenti verificare l’autenticità della lettera (scil. Il suo effettivo inserimento nel “numero” del quotidiano on line cui apparentemente si riferisce), disponendo, innanzitutto, il sequestro del “sito”, e quindi incaricando una persona esperta di accertare se esso conteneva la missiva in questione e incaricando quindi un PU o un notaio di certificare l’esito dell’accertamento. E’ talmente semplice creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di prova (la pagina stampata, asseritamene “estratta” dal web) non può ritenersi ammissibile, perché il documento è di incerta paternità. In tal senso d’altra parte si sono orientate le sezioni civili della S.C. ( Cass sez. lav. 16.2.2004 n. 2912). Fatta tale premessa, l’imputato ebbe ad affermare che, se effettivamente le lettera de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse alle parti civili. Ebbene, la Corte milanese, equivocando sul senso delle parole, ha ritenuto che tale affermazione, meramente congetturale, fosse una ammissione di responsabilità....

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 14/11/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera