Definizione agevolata per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi
Inps, Circolare 4.4.2008 n. 43
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (1), all’art. 2, comma 110, concedeva agli enti non commerciali della sanità privata in crisi - individuati ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 255 - la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006, versando, in due rate di eguale ammontare, l’intera somma dovuta per ciascun contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuita al 30 per cento.
La legge 28 febbraio 2008, n. 31 (2), di conversione in legge del cd. “decreto milleproroghe”, all’art. 36, comma 4 quater, stabilisce che il pagamento debba avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008.
Il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal beneficio.
LaPrevidenza.it, 13/04/2008