lunedì, 26 ottobre 2026

Decadenza dei vincoli di inedificabilità

Consiglio di Stato - Decisione  6 ottobre 2010, n. 7339 - Dario Immordino

 

Il legislatore ha regolamentato il regime dei vincoli di inedificabilità con l’art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, oggi riprodotto dall’art. 9 del D.P.R. 380/2001.

Dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, per l’infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello (approvazione del piano particolareggiato ovvero del progetto esecutivo o definitivo di opera pubblica), si determina una situazione di inedificabilità pressoché assoluta a carattere provvisorio, dovendo l'Amministrazione procedere il più rapidamente possibile alla  ridefinizion dell’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto.

L’istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità deve essere puntualmente riscontrata. Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore – cioè il potere pubblico di conferire ad un’area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione – deve culminare nella adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l’art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, come è noto, l’obbligo di concludere un procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

In caso di inerzia della Amministrazione il privato può agire in via giurisdizionale seguendo il procedimento del silenzio rifiuto (C.d.S., Sez. IV, 05 aprile 2005, n. 1560 ), ai fini della cui formazione resta comunque ferma la necessità, tra l'altro, che sia decorso il termine entro il quale il provvedimento doveva essere assunto.

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 19/10/2010

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