Corte di giustizia Ue, Sentenza 2.4.2009 C-134/08
«Regolamento (CE) n. 2193/2003 – Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Ambito d’applicazione ratione temporis – Art. 4, n. 2 – Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi – Assoggettamento»
La Tyson Parketthandel ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Bremen avverso la decisione che respingeva il reclamo. Quest’ultimo ha annullato l’avviso d’imposta che stabiliva l’importo dei tributi all’importazione applicati a detta società, nei limiti in cui esso fissava un dazio doganale supplementare del quale si teneva conto anche nello stabilire l’imposta sul valore aggiunto all’importazione. Il Finanzgericht Bremen ha infatti deciso che la disciplina transitoria di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003 doveva essere interpretata, alla luce del tenore letterale del sesto ‘considerando’ del medesimo regolamento, nel senso che il dazio doganale supplementare non era applicabile a quei prodotti per i quali era già avvenuta la spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione del regime dei dazi doganali supplementari, vale a dire prima del 1° marzo 2004, e di cui non fosse più possibile modificare la destinazione.
LaPrevidenza.it, 28/04/2009
0958996835
3358439786
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