Tribunale di Taranto, sentenza 22.1.2009 - Rocchina Staiano
Di recente, la Cass. Civ., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5405, interpretando il riferimento alle “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, ovvero “anteriore a tale data”, operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicchè risulta inadeguata un’opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l’indicato discrimine temporale ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l’indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell’episodio che produce la lesione definitiva dell’interesse per la cui tutela si ricorre al giudice.
L’applicazione della norma transitoria così interpretata comporta inevitabilmente che i diritti maturati (cioè divenuti esigibili) in un certo arco temporale, debbano essere fatti valere dinanzi a giudici diversi, la cui competenza è ripartita in base all’epoca di maturazione di ciascuno, malgrado l’omogeneità dei fatti costitutivi dei diritti e l’identità delle questioni di fatto e giuridiche controverse, restando, in particolare, irrilevante la data di atti meramente ricognitivi del rapporto giuridico.
Tuttavia, un temperamento al frazionamento delle domande deriva dalla nozione di illecito permanente. Qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad es. come nel caso di specie comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (Cass. Civ., sez. un., ord., 22 dicembre 2004, n. 23739; Cass. Civ., sez. un., ord., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass. Civ., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6422; Cass. Civ., sez. un., ord., 25 maggio 2005, n. 10963; Cass. Civ., sez. un., ord., 19 dicembre 2005, n. 27896; Cass. Civ., sez. un., ord., 12 giugno 2006, n. 13537; di recente Cass. Civ., sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4635). Quindi, resta competente il giudice amministrativo soltanto se gli atti lesivi siano stati tutti compiuti ed esauriti antecedentemente al 1 luglio 1998 (così Cass. Civ., sez. un., 4 maggio 2004, n. 8438; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6021).
In applicazione dell’enunciato principio, deve essere dichiarata la giurisdizione ordinaria sulla controversia, in quanto l’oggetto è costituito da una domanda di accertamento di dequalificazione e lesione della professionalità, con condanna all’adempimento dell’obbligo di adibire il dipendente alle mansione proprie della qualifica rivestita e al risarcimento del danno, prospettandosi l’inadempimento come protrattosi nel tempo ed ancora perdurante nel periodo successivo alla data del 30 giugno 1998; nessun rilievo, infatti, può attribuirsi ai provvedimenti di destinazione del D. al servizio notifiche, atteso che, nell’ambito di un lavoro già di derivazione contrattuale fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, vanno considerati alla stregua di manifestazioni di volontà del datore di lavoro concretanti illecito contrattuale perchè assunte in violazione delle regole del rapporto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52).
Avv. Prof. Rocchina Staiano - Altalex
LaPrevidenza.it, 12/10/2009
Avvocato
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...