Danni al bene affidato al lavoratore: questi deve provare la propria assenza di colpa, in particolare dimostrando di aver adottato la diligenza che la normativa richiede
Cassazione Civile – Sezione lavoro – Sentenza 26 maggio 2008, n.13530 – Dott.Valter Marchetti
FATTO
Nel caso in esame un datore di lavoro chiama in giudizio un
proprio dipendente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
da questi causati ad un veicolo della società guidato dallo
stesso dipendente nell'espletamento delle sue mansioni. Il giudice
di primo grado respinge la domanda mentre quello del gravame la
accoglie.
NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA’ DEL PRESTATORE DI
LAVORO. La Corte ha ribadito la natura contrattuale della
responsabilità del prestatore di lavoro, aderendo così
a quell’orientamento giurisprudenziale che, in materia di
obblighi da rapporto di lavoro, pone come base normativa il
principio generale di cui all’art.1218 c.c., in particolare
nelle ipotesi di danno cagionato dal lavoratore al bene affidatogli
dal datore per lo svolgimento della prestazione. La Cassazione
osserva come la diligenza ex art.2104 c.c. richiesta al lavoratore
subordinato è solo un “ corollario” del criterio
generale espresso nell’art.1176c.c. che sta alla base di tutti
i rapporti obbligatori.
NELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E’ PREVISTO ANCHE L’USO
APPROPRIATO DEL BENE AFFIDATO. Il lavoratore e’ tenuto ad
utilizzare il bene senza arrecare danni a questo ultimo, in caso
contrario, secondo i giudici della Suprema Corte, il danno causato
dal lavoratore costituisce inadempimento nel senso di mancanza o
inesattezza della prestazione in oggetto. Occorre valutare la
diligenza del dipendente, tenendo conto della natura e degli aspetti
della prestazione ex art.2104 c.c., anche con riferimento alle
condizioni di capacità e preparazione ed esperienza del
lavoratore alle mansioni affidate dal suo preposto; in particolare,
sottolinea la Corte, va analizzata la posizione del dipendente “con
riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle
incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi “.
DISTRIBUZIONE DELL’ONERE PROBATORIO. Nella responsabilità
contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene
affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è onere del
datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la
materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore ma, nello stesso
tempo, conclude la Cassazione, è onere del lavoratore provare
di aver adottato la diligenza normativamente richiesta. e, più
in generale, la propria assenza di colpa. Nella fattispecie de qua,
il prestatore di lavoro non ha provato ex art. 2697, comma 2, c.c.,
la negazione dell'inadempimento e quindi, secondo la Cassazione, deve
essere ritenuto responsabile del danno provocato al bene affidatogli
dal datore di lavoro ai fini della prestazione oggetto del rapporto
di lavoro.
Dott.
Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 18/07/2008