martedì, 13 ottobre 2026

Danni a persone o cose provocati da animali selvatici. La Regione può essere chiamata a rispondere ai sensi del 2043 c.c.

Tribunale di Modena, sentenza 13.5.2009, n. 620

 

L'appello proposto in via principale è infondato, mentre quello incidentale proposto dall'ANAS è fondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata tranne che in relazione alla pronuncia nei confronti di Anas in ordine alle spese.
La prima questione già affrontata dalla sentenza del giudice di pace ed oggetto di gravame è quella relativa alla legittimazione passiva della Provincia di Modena in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore per la collisione del proprio veicolo con due caprioli in località Baggiovara nel tratto di tangenziale tra Modena e Sassuolo. Tale questione è stata oggetto di varie e conformi pronunce della Suprema Corte che ha costantemente affermato la competenza in materia, e conseguentemente la legittimazione passiva in merito alla richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica a persone o cose (specie nell'ambito della circolazione stradale), delle Regioni e non delle Province. Ciò sulla base della seguente ricostruzione della normativa in materia:
“La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (comma 1); che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (comma 3). Si deve aggiungere: che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9); che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in...

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LaPrevidenza.it, 26/11/2009

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