venerd́, 13 febbraio 2026

Dal danno per inabilità al danno biologico nell'assicurazione generale obbligatoria Inail. Excursus tra i pronunciamenti della Corte Costituzionale

D.ssa Silvana Toriello

 

Si è già visto che il tradizionale concetto di «inabilità » si identifica con la riduzione dell’attitudine generica al lavoro ed ha costituito per decenni il caposaldo del sistema di assicurazione obbligatoria (artt. 2, 68 e 74 T.U. 1965).L'art. 13 D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38 ha radicalmente modificato il sistema di indennizzo dei danni a carattere permanente conseguenti ad infortunio o a tecnopatia, avendo introdotto per essi (ma non anche per quelli a carattere temporaneo) il concetto di« danno biologico di origine professionale », inteso come lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produrre reddito. Nel regime che emerge dagli artt. 68 e ss. T.U. 1965 assumono rilievo, agli effetti dell’indennizzo, solo le menomazioni di carattere fisiopsichico che riducono o annullano del tutto l’attitudine al lavoro del soggetto assicurato, cioè la sua capacità « biologica » di guadagno. Nel TU 1124/1965 la inabilità al lavoro si identifica, secondo la legge, con la perdita dell’attitudine al lavoro, ovvero con la perdita della capacità dell’infortunato di espletare un lavoro proficuo. La copertura assicurativa copre esclusivamente i riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro, e non anche ulteriori danni ad esempio alla vita di relazione. Secondo il TU 1124/1965 art. 74

a) Inabilità permanente assoluta: "toglie completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro" (art. 74 T.U.), è un’incapacità generica.

b) Inabilità permanente parziale: "diminuisce in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro" (art. 74 T.U.), è un’incapacità generica.

c) inabilità temporanea assoluta: "impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro" (art. 68 T.U.), è un’incapacità specifica.

Negli anni 70’ ancora la Corte Costituzionale con decisione 28 gennaio 1970 n. 10 scriveva che la garanzia ivi sancita (dall’art. 38 ndr) a favore dei lavoratori infortunati attiene piuttosto all'adeguazione dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento”. Sul piano generale, nel valutare la risarcibilità del danno alla persona la giurisprudenza limitava il proprio interesse a due soli profili: il peggioramento delle capacità produttive del soggetto (lucro cessante) ed i patimenti sopportati in ragione della lesione (c.d. danno morale). Al di fuori del 2059 c.civ. dunque, il danno ingiusto di cui all'art.2043 del codice civile era individuato nella limitazione della capacità lavorativa generica, ossia l'astratta capacità di lavoro del soggetto; venendo ad incidere negativamente su questa, l'invalidità permanente comportava un danno di natura patrimoniale proporzionale al reddito della persona lesa e capitalizzato per il numero degli anni di lavoro a venire. Tale sistema però non assicurava ristoro  a quanti, privi di un reddito proprio, si trovavano comunque a subire un danno alla propria persona (disoccupati, casalinghe ecc.) e non riusciva a giustificare l'entità del risarcimento quando la lesione non avesse un riflesso sul guadagno (come nel caso della prevalenza del capitale sul fattore umano nell'ambito dell'attività economica svolta). Un sistema di calcolo tabellare fondato sul parametro del danno personale aveva inoltre la iniqua conseguenza di indennizzare diversamente menomazioni fisiche di eguale entità favorendo le persone che guadagnavano di più.

E’stata l’evoluzione presente nella giurisprudenza civilistica della nozione di danno alla persona che determinando in qualche modo divaricazione nella qualità e nella misurazione del danno previdenziale ha poi determinato un mutamento di rotta anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. La nozione prettamente economicistica di danno patrimoniale non è apparsa sufficiente alla giurisprudenza che ha sottolineato che il danno alla persona (inteso in senso ampio) contempla tutto l'insieme dei danni, patrimoniali e non, che un soggetto subisce in conseguenza di un evento illecito. All'interno di questo insieme più ampio possiamo ritagliare la categoria dei danni alla persona in senso stretto (altrimenti definito danno biologico), intesi quali danni subiti primariamente e direttamente sulla sua persona dal soggetto leso da un illecito. Consapevole che il danno alla persona dovesse essere ancorato ad un riferimento alla lesione di interessi umani che prescindessero dalla capacità lavorativa, la giurisprudenza iniziò così un lungo cammino verso l'elaborazione del concetto di danno biologico. I primi tentativi si rivolsero a sfere diverse di danno come il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione alle quali tutte si cercò di offrire ristoro in via equitativa fondandosi sul disposto dell'art.1223 del codice civile.

Il presente contributo è finalizzato ad offrire un quadro di sintesi del’evoluzione della  giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto.

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LaPrevidenza.it, 09/01/2012

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