“Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza”; è questo il titolo dell’articolo n. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19.11.2008 ed entrato in vigore il 15.01.2009.
In buona sostanza con l’entrata in vigore del Decreto in questione si consente che le spese di rappresentanza possano essere dedotte integralmente solo ed esclusivamente se rientrano entro i limiti di importo indicati nel comma 2 del Decreto in questione e calcolati in ragione percentuale in base al volume dei ricavi e proventi vari ( ovvero volume d’affari ) indicati.
Tali spese dovranno essere effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e dovranno manifestatamene essere atti a produrre benefici economici per l’impresa.
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita' promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attivita' caratteristica dell'impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita' nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma”.
Le spese... deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”.
Nuova disciplina del trattamento delle spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione……
(Dott. Luigi Risolo)