Corte di giustizia Ue, terza sezione, Sentenza 26.3.2009 C-326/07
Il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (GURI n. 126 del 1° giugno 1994, pag. 38), è stato convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (GURI n. 177, del 30 luglio 1994, pag. 5). Tale decreto legge è stato in seguito modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 196 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge finanziaria n. 350/2003»). Detto decreto legge, come convertito e modificato (in prosieguo: il «decreto legge n. 332/1994»), prevede che lo Stato detiene poteri speciali in talune società (in prosieguo: i «poteri speciali»).... Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 332/1994: «Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive (...)».
LaPrevidenza.it, 22/04/2009
3497880035
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0958996835
3358439786
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