Cassazione civile sez. trib.13 maggio 2011 n. 10540
Col primo denunzia “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”: sostiene che l’azione non poteva essere promossa contro di essa, per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di impugnativa di atto esecutivo della concessionaria alla riscossione, e cioè la xx Spa, senza che l’intimato potesse dedurre questioni attinenti all’”an” ed al “quantum”. Il motivo è infondato. Il giudice di appello sostanzialmente disattendeva l’eccezione pregiudiziale proposta, ritenendo esattamente che l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, anche se preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, allorquando, egli contesti anche l’obbligazione fiscale, come nella specie (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 2803 del 09/02/2010, Sezioni Unite: n. 16412 del 2007)....
LaPrevidenza.it, 25/06/2011
Avvocato
3497880035
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