Corte di giustizia Ue, prima sezione, sentenza 23.4.2009 C-167/08
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 43, n. 1 – Competenza giudiziaria ed esecuzione delle decisioni – Nozione di “parte”»
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone taluni creditori della Central Bank of Iraq (in prosieguo: la «CBI»), ovvero la Draka NK Cables Ltd, con sede in Finlandia, la AB Sandvik International, con sede in Svezia, la VO Sembodja BV, con sede nei Paesi Bassi e la Parc Healthcare International Ltd, con sede in Irlanda (in prosieguo: le «ricorrenti»), ad un altro creditore della CBI, ovvero la Omnipol Ltd, con sede nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «Omnipol»), avente ad oggetto una decisione di exequatur del rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles), che autorizza l’esecuzione di una sentenza del Gerechtshof te Amsterdam dell’11 dicembre 2003 relativa a taluni crediti vantati dalla Omnipol nei confronti della CBI.
LaPrevidenza.it, 14/05/2009
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