Consiglio di Stato, Decisione 3.6.2009 n. 3404
Nel caso di specie, posto che uno dei due ricorsi (quello principale) attacca il bando, e dunque il suo accoglimento è tale da comportare il necessario rinnovo dell’intera gara, ragioni di economia processuale impongono di esaminare per primo il ricorso principale. Il suo accoglimento, poi, comporta l’inutilità dell’esame del ricorso incidentale: infatti, anche ove si esamini e si accolga il ricorso incidentale, e si affermi che il ricorrente principale andava escluso dalla gara per difetto di requisiti, si perviene ad un risultato inutile, quello dell’esclusione da una gara che viene contestualmente annullata e che va rinnovata. In conclusione, dati due ricorsi, l’uno principale e l’altro incidentale, se l’accoglimento di uno dei due ricorsi, sortisce l’effetto di vanificare l’intera gara, si determina l’inutilità dell’esame dell’altro ricorso, che mira solo all’esclusione di uno dei due concorrenti, per elementari ragioni di economia processuale. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado non era tenuto ad esaminare per primo il ricorso incidentale. D’altro canto, posto che l’accoglimento del ricorso principale ha comportato l’annullamento dell’intera gara e la conseguente necessità di rinnovare le operazioni sin dalla riformulazione del bando, ne derivava l’inutilità di verificare se vi fossero cause di esclusione della ricorrente da un appalto che andava interamente annullato. Di qui il necessario assorbimento del ricorso incidentale. Né può condividersi l’assunto dell’appellante Bucap secondo cui dall’annullamento di una clausola del bando di gara non discendeva la necessità di rinnovo dell’intera gara, ma solo la necessità di rinnovare la fase di valutazione dell’offerta economica. Tale assunto è già stato confutato: la clausola del bando impugnata ha carattere essenziale e il suo venir meno non consente la sopravvivenza del bando e la conservazione degli atti di gara, tanto più che occorre fissare nuovamente i criteri di valutazione delle offerte economiche, e tale operazione non può avvenire ad offerte cognite.
LaPrevidenza.it, 21/06/2009
089757100
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Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
3497880035
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