Consiglio di Stato, sentenza 7.10.2010 n. 7345 - Dario Immordino
La perdita di capacità ad assumere la qualità di contraente con la pubblica amministrazione non si estende all'intero raggruppamento ove si dia luogo all'estromissione o sostituzione delle imprese interdette ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 252/1998.
Quest’ultima disposizione prevede che, se l'informativa prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa riguarda un' impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un' associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di sospensione di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori.
Tale disposizione conferma, in relazione alla fattispecie dei raggruppamenti e dei consorzi di imprese, la regola che si incentra sulla responsabilità propria dell'impresa che sia incorsa nel pericolo di condizionamento mafioso indicata dalla disciplina di fonte primaria dettata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994.
Detta disposizione prevede infatti che a seguito delle verifiche positive circa il pericolo di infiltrazione mafiosa la stipula di contratti con stazioni appaltanti pubbliche, ovvero l'accesso a concessioni o ad altre erogazioni, restano preclusi soltanto alle singole società o imprese interessate
Lo ha rilevato il Consiglio di Stato nella sentenza 7 ottobre 2010 , n. 7345, ove, a sostegno della prospettata impostazione ermeneutica il Collegio richiama il contenuto dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che al comma 19 (nel testo integrato dal D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113) ha previsto, per i contratti conclusi con imprese in associazione, la possibilità di sostituire l’impresa mandante oltre che nei casi di fallimento o, se imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione, fallimento anche nei casi previsti dalla normativa antimafia. Tale ultima disposizione conferma, infatti, la ratio già insita nell’art. 12 del D.P.R. n. 252/1998, cioè quella di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza ed all’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini volontariamente l’allontanamento e la sterilizzazione delle imprese in periculum di condizionamento malavitoso.
Avv. Dario immordino
LaPrevidenza.it, 03/04/2011
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