Cassazione, Sentenza 10.4.2010 n. 10492
Con sentenza n. 46/28/2007 del 18/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Enna nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Enna di accoglimento dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di rettifica emesso a titolo di I.V.A. Per l’anno d’imposta 1994. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il P., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 4^ motivo denunzia difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
LaPrevidenza.it, 24/06/2010
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