martedì, 18 agosto 2026

Congedo per maternita' D.Lgs. 151/2001: ulteriori chiarimenti Inps

Inps, Circolare 4.2.2008 n. 16

 


Con la pubblicazione della circolare n. 16 l'Inps torna ad
affrontare la questione concernente il congedo per maternita' di cui
al D.Lgs. 151/2001.


Nel merito l'istituto precisa quanto segue:








  1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità
    di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni
    legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità)
    spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del
    minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale
    il congedo può essere fruito anche durante il periodo di
    permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il
    congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere
    fruito entro cinque mesi dall’affidamento.


  2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui
    sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice,
    qualora la stessa non se ne avvalga.


  3. Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001
    (TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della
    maternità/paternità) può essere fruito dai
    genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall’ingresso
    del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento
    della maggiore età del minore adottato o affidato. 








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LaPrevidenza.it, 07/02/2008

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