venerdì, 24 gennaio 2025

Congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n.10/2013 del 08/03/2013 – Avvocato Sabrina Cestari

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere il parere del Dicastero in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

L’Ordine dei Consulenti chiedeva se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei suddetti congedi dovesse essere posta a carico del datore di lavoro oppure dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia e se fosse possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Il Ministero, nell’atto qui commentato, in primis sottolinea che l’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni (che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione chiarisce che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto, che è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato, accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante, e stabilisce, altresì, che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”. Tale ultima previsione costituisce, sottolinea il Ministero, una novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa previgente (art. 26 della legge n. 118/1971; art. 10 del d.lgs.n. 509/1988).

Il Ministero ricorda, per altro, che antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs.n. 119/2011, la Corte di Cassazione aveva già riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).

Secondo il Ministero il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale.

Nell’atto di interpello viene evidenziato in particolare che l’art. 23 della legge n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione del d.lgs. n. 119/2011, aveva espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, questo secondo il Ministero rafforzerebbe l’ipotesi interpretativa esposta nella risposta all’istanza di interpello.

In ordine, infine, al secondo quesito posto dall’Ordine dei Consulenti, il Ministero ritiene possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

Avvocato Sabrina Cestari

Allegato: interpello 10 del 2013.pdf

(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 20/03/2013

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