martedì, 13 ottobre 2026

Condanna al risarcimento danni: rapporti tra il giudicato penale e quello civile

 Cassazione, sezione terza, sentenza 9.7.2009 n. 16113

 

La sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua e logica e senza incorrere in alcun errore giuridico, risolve tutte le questioni sottopostele. In particolare, essa s'è adeguata al principio secondo cui, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329). Ne ha dedotto che, nella specie, essendo conseguita come effetto del reato la morte della donna, l'accertamento sul danno e sul nesso causale diretto con il reato è evidente e non può che essere fatto in esito alla valutazione dei fatti emersi in sede penale.
Ne deriva, altresì, che nessun vizio logico - giuridico, nè l'omessa pronunzia è ravvisabile con riferimento alla valutazione dell'intensità della colpa del professionista, con particolare riguardo all'applicazione della disposizione dell'art. 2236 c.c., visto che la sentenza penale gli ha addebitato la colpa per imprudenza e negligenza, avendo egli prescritto alla C. una terapia poi mostratasi impropria, anche per il modo in cui era stata praticata, ed avendo formulato la diagnosi senza visitare la paziente (cfr. sul punto la sentenza di primo grado che riproduce dettagliatamente le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice penale quanto al nesso causale ed alla colpa). Di qui l'esclusione della responsabilità sia della struttura sanitaria (non solo perchè il medico, in mancanza di reparto per la terapia intensiva, avrebbe dovuto dirottare altrove la paziente, ma, soprattutto, per i comportamenti propri del professionista, rispetto ai quali l'inefficienza della struttura non ha avuto alcun rilievo), sia degli altri medici (i cui comportamenti sono stati specificamente ritenuti privi di apporto causale dalla sentenza penale). Quanto alla polizza assicurativa, il giudice ha precisato che la relativa stipula da parte della struttura non costituisce un obbligo..

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LaPrevidenza.it, 05/10/2009

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