Tribunale della funzione pubblica,
«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Decisione che constata l’insuccesso di un candidato alla prova orale – Rifiuto della Commissione di adeguarsi ad una misura di organizzazione del procedimento»
Come risulta dalla sentenza impugnata (punti 8-11), il sig. Stefan Meierhofer, ricorrente in primo grado, di cittadinanza tedesca, ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/26/05 (in prosieguo: il «concorso»), il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea il 20 luglio 2005 (GU C 178 A, pag. 3). Dopo aver superato i test di preselezione e le prove scritte, il sig. Meierhofer ha sostenuto la prova orale il 29 marzo 2007. Con lettera del 10 maggio 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso ha informato il sig. Meierhofer che alla prova orale egli aveva ottenuto 24,5 punti, e che, pertanto, non raggiungendo la soglia minima richiesta di 25/50, non poteva figurare nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione del 10 maggio 2007»). Con lettera dell’11 maggio 2007, il sig. Meierhofer presentava una domanda di riesame della decisione del 10 maggio 2007, ritenendo, con riferimento al resoconto che egli stesso aveva stilato in seguito alla prova orale, di aver risposto correttamente, nel corso di tale prova, ad almeno l’80% delle domande. Egli chiedeva quindi una verifica della valutazione della sua prova orale, nonché, in subordine, il chiarimento circa il punteggio ottenuto per ciascuna domanda posta durante tale prova. Con lettera del 19 giugno 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso informava il sig. Meierhofer che, dopo aver riesaminato la sua candidatura, la commissione giudicatrice non aveva riscontrato alcun motivo per modificare i suoi risultati (in prosieguo: la «decisione del 19 giugno 2007»). In tale occasione, si precisava inoltre al sig. Meierhofer, da una parte, che, con riferimento alle sue conoscenze specifiche, il numero di risposte insoddisfacenti aveva superato il numero di risposte soddisfacenti e, dall’altra, che la prova orale si era svolta secondo i criteri specificati nel bando di concorso e che, tenuto conto del vincolo del segreto imposto dall’art. 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») ai lavori della commissione giudicatrice, non era possibile fornire ai candidati né la griglia di valutazione, né la ripartizione dei punteggi ottenuti alla prova orale.
LaPrevidenza.it, 14/05/2010
3497880035
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