venerdì, 16 ottobre 2026

Collegato al lavoro: misure contro il lavoro sommerso, circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010

Inps, Circolare 7.12.2010 n. 157

 

L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che si allega, le prime istruzioni operative in materia di “collegato lavoro”.
Nel rinviare, per quanto concerne gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività ispettiva, ai contenuti della predetta circolare ministeriale , si provvede a fornire le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.... L’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento. Pertanto, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n.388. L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento. Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per cento,  a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In tale ipotesi, la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi). Si precisa altresì che la maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento...

Documento integrale

Allegato: circolare 38 del 12-11-2010 - Ministero del lavoro.pdf
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LaPrevidenza.it, 22/12/2010

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