Cassazione civile sez. III, sentenza 9.5.2011 n.10110
P.M. E L.C., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.U., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M. E. e F. Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS) tra l’autovettura del M.E. E il ciclomotore guidato dal ragazzo. La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa. Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di F. a liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto nei confronti, tra l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.). Con sentenza del 14 marzo 2002 il giudice adito rigettò la domanda. Ritenne il decidente che l’attore non avesse provato che M. E. era proprietario del veicolo investitore e, come tale, soggetto responsabile ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23. Proposto gravame da P.U., la Corte d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in riforma della impugnata sentenza, ha condannato in solido F. Assicurazioni s.p.a. In liquidazione coatta amministrativa, nonché M.C. In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di M.E., al pagamento in favore di P.U. Della somma di Euro 13.244,51, oltre interessi e spese....
LaPrevidenza.it, 09/06/2011
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