Chiarimenti in materia di conguaglio per le auto aziendali ad uso promiscuo
Inps, Messaggio 19.1.2007 n° 1888
L’art. 7, comma 25, del D.L. n.. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lett.a) del T.U.I.R., norma che disciplina le modalità di determinazione del valore imponibile del benefit relativo all’uso promiscuo da parte del dipendente dell’auto aziendale.
In particolare l’art. 7 del predetto decreto prevede la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente del 50% (prima era il 30%) dell’importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.
Con circolare n. 153 del 22 dicembre 2006 l’Istituto ha fornito alle aziende interessate istruzioni e modalità operative per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2006....
LaPrevidenza.it, 30/01/2007