Cassazione penale, sentenza 30 maggio 2012, n. 37049
1. - Con sentenza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Tolmezzo ha condannato l'imputato alla pena della sola ammenda, per il reato di cui alla L. 17 agosto 2005, n. 173, artt. 5 e 7 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), per avere, quale titolare di due siti web, promosso e realizzato attività e strutture di vendita nelle quali l'Incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Si denunciano, in primo luogo, l'erronea valutazione delle prove e la mancata assunzione di prova decisiva relativa alla richiesta di verifica delle modalità di funzionamento del sistema informatico dei siti. Secondo la prospettazione difensiva, il sistema funzionava nel seguente modo: a) l'utente dichiarava di voler acquistare il bene proposto e veniva inserito, dopo aver pagato Euro 34,00 per l'ordinazione, in una delle quattro liste del prodotto regalo che aveva scelto; b) al momento dell'iscrizione, veniva contestualmente generata un'e-mail con i dati per il pagamento; c) per ogni premio, per consentire a tutti gli scritti di ricevere in regalo, venivano create solo quattro liste, che non funzionavano all'infinito, ma venivano, a un certo punto e con certi meccanismi, chiuse; d) quanto a tali meccanismi, vi era, ogni 7 iscrizioni, un'iscrizione a spese del sito, in modo che a tutti, in un lasso di tempo più o meno breve, era garantito l'ottenimento dell'oggetto desiderato; e) ciò corrispondeva, per il sito Internet, ad un costo del 14% circa su ogni Euro 34,00 incassati; f) l'oggetto o il corrispettivo minimo erano inviati, non solo al primo della lista, ma anche a chi non aveva mai ottenuto alcun oggetto e a chi aveva più bonus; g) ad esempio, in una lista di 14 iscrizioni, affinchè il quindicesimo iscritto potesse ricevere l'oggetto, sarebbero servite 210 iscrizioni, ma non avrebbe conseguito il bene solo un utente, ma anche i 14 che lo precedevano.
2.2. - Si deduce, in secondo luogo, l'erronea applicazione delle norme incriminatrici, sul rilievo che nessuna reclutamento era stato operato dall'imputato, perchè l'iscrizione al sito avveniva per libera scelta e mai all'insaputa degli interessati, con la comunicazione dei dati e la lettura e l'approvazione del regolamento e il rilascio delle dichiarazioni relative ai dati sensibili. Vi era, in sostanza, un versamento iniziale, a fronte del quale l'utente poteva scegliere la strategia per ottenere prima il bene, spostandosi di lista, ottenendo bonus aggiuntivi, modificando l'oggetto la sua scelta; con la conseguenza che la somma versata, di non rilevante entità, non poteva essere considerata a fondo perduto, perchè la controprestazione non era inesistente.
LaPrevidenza.it, 29/10/2012
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