Inps, Circolare 5.3.2008 n. 27
L’art. 1, comma 5 del D.L. 30 dicembre 1987, n.536 (fiscalizzazione) aveva testualmente disposto “Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie”. Il sesto comma del medesimo articolo ha, poi, previsto che “ A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.”...
LaPrevidenza.it, 07/03/2008
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