Corte di Giustizia Ue, prima sezione, sentenza 19.2.2008 C-228/06
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro»
La questione è sorta nell’ambito di una controversia tra i sigg. Soysal e Savatli, cittadini turchi, da una parte, e la Repubblica federale di Germania, dall’altra, riguardo all’obbligo, per gli autotrasportatori turchi, di conseguire un visto per effettuare prestazioni di servizi in forma di trasporti internazionali di merci su strada.
In conformità al suo art. 2, n. 1, l’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e ratificato a nome di quest’ultima dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»), ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori (art. 12 dell’accordo di associazione), nonché mediante l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 13 del detto accordo) e alla libera prestazione dei servizi (art. 14 dello stesso accordo), allo scopo di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l’adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità (quarto ‘considerando’ e art. 28 del detto accordo)....
LaPrevidenza.it, 29/03/2009
0664522748
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Professore Avvocato
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3497880035
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