Inps, Circolare 14.9.2012 n. 113
Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all’art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
1. PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012.
L’art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri.
I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per l’immigrazione.
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l’intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.
Con decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro della Cooperazione internazionale e dell’integrazione, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.
2. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORFETARIO
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00 (comma 5, art. 5 citato). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.
Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:
LaPrevidenza.it, 15/09/2012
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...