martedì, 03 novembre 2026

Attenuata la stretta sulla indeducibilità dei costi auto

Articolo di Gabriele Turelli - Dottore Commercialista

 

Con l’approvazione della legge di conversione del d.l. 81/2007 è stata reintrodotta una percentuale deducibilità dei costi auto.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 giugno 2007 dell’autorizzazione a limitare il diritto alla detrazione iva sui costi auto utilizzati anche per fini non professionali o strumentali ha portato il legislatore italiano a rivedere in senso favorevole al contribuente la deducibilità ai fini delle imposte dirette.
Il nuovo quadro normativo, a far data dal 27 giugno 2007, prevede la deducibilità del 40% ai fini delle imposte dirette per i costi delle auto di rappresentanza, di quelle assegnate all’amministratore e di quelle utilizzate in maniera non esclusivamente strumentale. Resta inteso che nel caso si tratti di costi di acquisto il 40% si applica alle quote di ammortamento da calcolarsi su un ammontare massimo di € 18.075,99, elevato ad € 25.822,84 se agenti e rappresentanti. Per questi ultimi tuttavia le norme stabilite all'articolo 164 del Tuir rimangono invariate e prevedono una deducibilità dei costi dell'80%.

Per le auto assegnate ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deduzione è determinata nella misura del 90% a fronte di un fringe benefit da attribuire in busta pari alla percentuale del 30% del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tariffa Aci relativa al mezzo di trasporto utilizzato.


Dott. Gabriele Turelli - Staff LaPrevidenza.it)
Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 24/09/2007

Milano Finanza Osservatorio Partner
SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...