Inps, Messaggio 19.9.2011 n. 17933
Come noto, a far tempo dal 1° gennaio 2009, l’art. 20, commi 4, 5 e 6, della Legge 133/2008, ha esteso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, ancorché il rapporto di lavoro di tale personale sia assistito da stabilità d’impiego. Peraltro, stante la vigenza dell’art. 32, lett. b), legge n. 264/1949, continuano ad essere esonerati dalla predetta assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - intendendosi per tali, come precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quelle espressamente indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 tra le quali, si rammenta, sono ricompresi gli enti pubblici non economici – a condizione che il rapporto di lavoro degli interessati sia caratterizzato dalla stabilità d’impiego (v. p. 2/4 della circolare n. 18/2009). La procedura per l’accertamento della stabilità d’impiego è tutt’oggi quella stabilita dall’art. 36 del D.P.R. n. 818/57 (v. circolare n. 178/1982). Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d’impiego. Il primo si configura come riconoscimento “ex lege” ed è basato sulla diretta rilevazione della condizione di stabilità, come desumibile dalle “..norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni….” . Il secondo, invece, presuppone un provvedimento di accertamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla sussistenza della stabilità d’impiego, atto necessario ove non ricorrano le condizioni per il riconoscimento ex lege ed i cui effetti decorrono dalla data della domanda presentata dalla amministrazione pubblica interessata...
LaPrevidenza.it, 24/09/2011
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