venerdì, 13 marzo 2026

Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenza

Cassazione, sez. I civile, sentenza 20.01.2006 n° 1179

 

Il rito camerale, infatti, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale (che, ai sensi del combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, - quale sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 - e dell'art. 23, comma 1, ultima legge, deve considerarsi esteso all'intero procedimento e non limitato alla sola fase decisoria: Cass. 21 agosto 1998, n. 8287; Cass. 15 gennaio 2003, n. 507; Cass. 22 luglio 2004, n. 13660), come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale (Cass. 6 luglio 2004, n. 12309), così, dall'altro lato, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude tuttavia la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 19 febbraio 2000, n. 1916) ed, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343 c.p.c., comma 1. ("L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c."), dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta (Cass. n. 1916/2000, cit.; Cass. 8 ottobre 2004, n. 20087), laddove il ricorrente principale non ha, nella specie, minimamente prospettato il difetto altresì delle condizioni indicate da ultimo, essendosi limitato, come si è visto, a denunziare il mancato rispetto, da parte dell'odierna controricorrente, del termine fissato dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione nel giudizio di secondo grado, ovvero il deposito della relativa comparsa di risposta in appello meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione....
Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 15/05/2006

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...