venerdì, 30 ottobre 2026

Articolo 307, secondo comma CE. In tema di accordi bilaterali con paesi terzi

Corte di Giustizia ue, Sezione Grande, Sentenza 3.3.2009 C-249/06

 

«Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE – Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE – Accordi conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di investimenti»

Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo fatto ricorso a misure atte ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi sugli investimenti conclusi con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 307, secondo comma, CE.

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LaPrevidenza.it, 22/03/2009

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