mercoledì, 14 ottobre 2026

Armonizzazione dei requisiti di accesso a pensione per vigili del fuoco, soccorso pubblico e personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP

Dcreto del Presidente della repubblica 28.10.2013 n. 157 - G.U. 12 del 16.1.2014

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del  comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche' di categorie  di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in  attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214. (14G00004)

(GU n.12 del 16-1-2014)

Vigente al: 17-1-2014


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento dei conti pubblici, che prevede l'emanazione di un  regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di  incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai  regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale obbligatoria;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive modificazioni;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione  consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 9 settembre 2013;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze;  Emana  il seguente regolamento:  Art. 1  Disposizioni generali  1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di  accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto  disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214.  2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti  anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente  all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto  all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di  vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione  pensionistica secondo tale normativa.  3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati  nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di  cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.  4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento  per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al  pensionamento, nonche' al requisito contributivo per l'accesso al  trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' anagrafica, si  applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui  all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni.

Art. 2  Soppresso fondo spedizionieri doganali 

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del  sessantaseiesimo anno di eta'.  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio  2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo  previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

Art. 3  Pensionamento anticipato per lavoratori  di aziende in crisi - Poligrafici 

1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,  n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664  contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B  allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,  n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita'  contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita'  contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'  contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;  b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata  di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;  c) le parole: «l'anzianita' contributiva non puo' comunque  risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

Art. 4  Personale viaggiante addetto ai pubblici  servizi di trasporto 

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29  giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi  dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»  sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito  anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo  in vigore nel regime generale obbligatorio».  2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso.

Art. 5  Lavoratori marittimi  1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera  c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione  di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico  ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore  nel regime generale obbligatorio.  2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole:  «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti:  «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e  cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Art. 6  Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo 

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo»  e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

Art. 7  Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori  1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituita dalla seguente:  «Tabella C  (art. 4, comma 2) 

.... Omissis...


Art. 8  Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto 

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n. 182, e' sostituito dal seguente:  «3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla data del  31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici,  professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti  di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:  a) all'eta' di 61 anni per gli uomini;  b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a  58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°  gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a  decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 9  Fondo sportivi professionisti 

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n. 166, e' sostituito dal seguente:  «1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31  dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:  a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;  b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a  50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°  gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a  decorrere dal 1° gennaio 2022.».


Art. 10  Perdita del titolo abilitante 

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima  dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad  applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il  titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita'  lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di  settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,  non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano  essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il  lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il  rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente.  2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di  volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene  meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita'  lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere  delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di  decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31  dicembre 2011.  3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui  all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad  applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei  trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di  cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima  data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con  eta' inferiori ai 60 anni e' consentito esclusivamente se risulta  maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli  uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di  trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate  antecedentemente al 1° gennaio 2012 e' applicata una riduzione pari  ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al  pensionamento rispetto all'eta' di 60 anni; tale percentuale annua e'  elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la  riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.  5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n. 149, e' abrogato.

Art. 11  Deroghe 

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime  delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre  2013 continuano ad applicarsi, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai  soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:  a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base  di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla  medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati  dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti  per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio  1991, n. 223;  b) collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6  e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,  per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e  che alla medesima data siano cessati dall'attivita' lavorativa;  c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i  requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del  trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori  non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione  ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o  accreditabile almeno un contributo volontario;  d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo  per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42,  comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con  perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto  congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento  indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1, comma  6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive  modificazioni;  e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto  2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi  degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e,  senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'  lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina  pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il  31 agosto 2016;  f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni  comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, senza  successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa  avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica,  la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;  g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria  finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1,  lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di  procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.  2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni  richiamate dal presente decreto, laddove piu' favorevoli, le  disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del  decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui  all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui  all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

Art. 12  Disposizione finale 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3,  primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi  di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,  valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per  l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per  l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per  l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per  l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro  per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma  235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente  integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di  bilancio.

Art. 13  Entrata in vigore  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2013 

NAPOLITANO 

Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri  Giovannini, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali  Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze  Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.  Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

Allegato: Dpr_157_del_2013_GU_16_2014.pdf
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LaPrevidenza.it, 01/02/2014

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