Anche un singolo episodio di goliardia giustifica il sei in condotta e la conseguente bocciatura
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Reggio Calabria, Sentenza 7 ottobre 2009, n. 629
Ricorrono i sigg.ri P. e F., in proprio e n.q. di genitori del minore A., per avversare le determinazioni dell'Istituto scolastico Liceo Classico Tommaso Campanella relative alla valutazione conclusiva dell'anno scolastico 2008-2009, relative alla classe quinta F del Liceo Classico "T.Campanella" nella parte in cui è stata attribuita la votazione di 6 (sei) in condotta all'allievo A..
Censurano l'illegittimità della sufficienza, in quanto quest'ultima sarebbe stata inflitta senza effettive motivazioni o comunque con ragioni insufficienti, legate a singoli episodi della vita scolastica (in particolare, l'avere preso parte l'alunno a cori di scherno verso altro compagno durante una gita).
A tale proposito, la difesa dei ricorrenti deduce che la valutazione della condotta avrebbe dovuto essere svolta alla luce dell'intero anno scolastico e non in relazione ad un singolo episodio verificatosi al termine di esso, in forza del quale, peraltro, solo l'allievo P. sarebbe stato oggetto di sanzione, non gli altri alunni che pure partecipavano ai suddetti cori (I censura); il "sei" in condotta sarebbe stata così una punizione inflitta e non un giudizio sulla maturità personale del ragazzo (II censura); il Consiglio di Classe avrebbe operato sulla base di criteri, e più precisamente di una tassonomia legata ad una propria scala docimologica stabilita sul momento e non deliberata all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti, unico organo competente, e, peraltro violando questo stesso criterio presupposto (che prevedeva un voto di sufficienza solamente in presenza di avvenute sospensioni, invece mai avvenute: III censura)....
LaPrevidenza.it, 19/12/2009