venerdì, 11 ottobre 2024

Anche la Sicilia avvia il riordino delle proprie Province Regionali

Articolo di Massimo Greco

 

Con la legge regionale 8 marzo 2012, n. 14, rubricata “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali”, passata indenne dal filtro del Commissario dello Stato, l’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il suo primo contributo all’esigenza di rivedere l’organizzazione dell’ente intermedio nel contesto di un più generale riordino del sistema delle Autonomie locali in Sicilia. Il testo, costituito da un unico articolo contenente 4 commi, sembra più proteso a trovare una soluzione legislativa per giustificare il commissariamento degli organi di governo delle Province Regionali di Caltanissetta e Ragusa chiamate, per motivi diversi, al rinnovo elettorale un anno prima delle altre. Il comma 3 è infatti destinato ad estendere i poteri dell’Amministrazione regionale, di cui all’art. 145 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali (D.L.P. n. 6/55), in materia di commissariamento di organi di governo degli Enti locali. In disparte il contenuto del comma 4 che, sopprimendo l’articolo 15 della l.r. n. 31/86 ed incidendo non poco nell’ambito delle incompatibilità delle cariche elettive, merita uno specifico approfondimento, le disposizioni che richiedono di essere commentate sono quelle contenute nei primi due commi. Il 1° comma così recita: “Nel quadro di un riassetto complessivo delle funzioni amministrative spettano alle province regionali funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale entro il 31 dicembre 2012”. Mentre il 2° comma dispone che “Con la legge di cui al comma 1, si procederà al riordino degli organi di governo delle province regionali, assicurando che da tali disposizioni derivino significativi risparmi di spese per il loro funzionamento. La legge individua gli organi di governo della provincia regionale e disciplina la loro composizione e le modalità di elezione. La composizione degli organi collegiali viene determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20% rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente”. Dalla lettura delle citate disposizioni si rileva immediatamente il contenuto programmatorio del riordino dell’ente intermedio per quanto concerne le funzioni amministrative, per l’individuazione degli organi di governo, per la disciplina delle competenze da ripartire tra gli organi, per i connessi sistemi elettorali e per la riduzione non inferiore al 20% dei componenti degli organi di governo. La Regione, quindi, si impegna a disciplinare quanto sopra con apposita legge da approvare entro il 31 dicembre 2012, tuttavia si preoccupa di stabilire, già in questa sede, il principio che dovrà orientare la successiva legge. Il 1° comma infatti attribuisce alle “Province Regionali” quelle medesime funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni già previste dall’art. 23, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, per le Province delle Regioni a Statuto ordinario. A questo punto l'ubi consistam della presente riflessione concerne il profilo della prospettiva politica ed istituzionale, quello della tecnica legislativa, quello della coerenza ordinamentale e quello della conformità costituzionale e statutaria.

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LaPrevidenza.it, 06/04/2012

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