mercoledì, 14 ottobre 2026

Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi

Inps, Circolare 31.3.2008 n. 39

 

In applicazione del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono state determinate le aliquote di rendimento per il quinquennio 2008 - 2012. Come è noto la disposizione di cui sopra continua a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate dall’1.1.1993 e fino al 31.12.1995 per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i soppressi Fondi elettrici e telefonici e fino al 31.12.1997 per il Fondo dazieri.

In base alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 – abrogato dall’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 – per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dazieri, trovano graduale applicazione, con cadenza quinquennale, le percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria a partire dalle soglie di retribuzione più elevate e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali stesse di cui al comma 2 del citato articolo 12.
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LaPrevidenza.it, 02/04/2008

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